Associazione Corale

CITTÀ DI SUBIACO

 

STATUTO

 

Art. 1

 

PREMESSA

 

-         Nel gennaio 1969 fu costituita l’ “Associazione Culturale ed Artistica Città di Subiaco” che prevedeva tre campi di attività: corale, bandistica, folkloristica. Tale attività dovevano svolgersi con il patrocinio ed il controllo della A.A.S.T. di Subiaco.

-         Ad oggi, soltanto l’attività  corale è stata svolta proficuamente ed ininterrottamente. Ne consegue che, dalla costituzione sino ad oggi, l’attività della “Associazione Culturale ed Artistica Città di Subiaco” ha coinciso interamente con l’attività della “Corale Città di Subiaco”.

-         L’A.A.S.T. di Subiaco non esiste più in conseguenza di un provvedimento legislativo di riassetto degli enti di promozione turistica.

-         L’ “Associazione Culturale ed Artistica Città di Subiaco” è regolamentata da:

Atto costitutivo

Statuto – parte generale

Statuto – della Attività Corale.

Non esistono: lo Statuto della Attività Bandistica, lo Statuto della Attività Folkloristica, il regolamento più volte citato nello Statuto.

Conseguentemente l’Atto Costitutivo e lo Statuto sia nella parte generale che nella parte riservata alla Corale Città di Subiaco redatti nel 1969 hanno regolamentato e regolamentano esclusivamente l’attività corale.

-         L’articolo 39 di detto Statuto prevede la possibilità di modificare sia l’Atto Costitutivo, sia lo Statuto medesimo.

 

Tutto ciò premesso i coristi chiedono al Consiglio di Presidenza di indire un’assemblea straordinaria per discutere ed approvare, a norma dell’art. 39 del vigente statuto,  la revisione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto secondo il testo di seguito riportato, che va interpretato secondo il principio che “ciò che non è vietato è consentito”.

 

Art. 2

L’ “Associazione Artistica Città di Subiaco” da oggi prende il  nome di “Associazione Corale Città di Subiaco” con sede in Subiaco – Palazzo Braschi – Piazza S. Andrea n° 1.

 

Art. 3

L’Associazione è un sodalizio apolitico e senza fini di lucro aperto a tutta la cittadinanza di Subiaco e della Valle dell’Aniene, che raccoglie al proprio interno formazioni vocali e strumentali le cui denominazioni sono stabilite dalla Direzione Artistica.

 

Art. 4

Scopi dell’Associazione sono:

  1. diffondere il canto corale in ogni forma con particolare attenzione agli aspetti polifonici sacri e profani, nonché alla musica popolare, folkloristica e al canto gregoriano, svolgendo anche attività editoriale;
  2. svolgere attività didattica e formativa, secondo le modalità previste dal presente statuto, al fine di promuovere la cultura musicale e formare i Soci coristi;
  3. creare e promuovere contatti tra coloro che amano il canto e la musica e diffondere la conoscenza dell’arte musicale;
  4. svolgere attività ricreative e culturali attinenti all’Associazione per incrementare, tra i suoi componenti, maggiori rapporti umani e rappresentare un polo di attrazione per la gioventù;
  5. promuovere, partecipare e organizzare concerti, raduni, rassegne, concorsi, tournée anche a livello internazionale e intraprendere iniziative ed attività atte a destare l’interesse verso il canto corale e a far conoscere il nome di Subiaco anche sotto l’aspetto dell’arte musicale;
  6. stabilire rapporti e collaborare con associazioni, enti  pubblici e privati, istituzioni per realizzare gli scopi sociali;
  7. aderire ad associazioni e federazioni corali nazionali ed internazionali;
  8. stabilire rapporti con associazioni omologhe, anche in ambito internazionale, a fini di scambio culturale.

 

Art. 5

Fanno parte dell’Associazione cittadini, preferibilmente nati o residenti a Subiaco. Essi assumono la qualifica di Soci.

 

Art. 6

L’Associazione è composta da:

Soci;

Direzione artistica;

Consiglio di Presidenza.

 

Art. 7

Soci: sono Soci tutti gli iscritti all’Associazione.

 

Art. 8

Direzione Artistica.

Della Direzione Artistica fanno parte:

il Direttore artistico;

il Direttore musicale;

il vice Direttore musicale;

i rappresentanti delle formazioni musicali stabili (uno per ogni formazione).

 

Art. 9

Consiglio di Presidenza.

È composto da :

  1. Direzione Artistica;
  2. sei membri elettivi.

 

 

SOCI

 

Art. 10

Sono Soci tutti i cittadini, preferibilmente nati o residenti a Subiaco, a cui stia a cuore la tradizione del canto corale e musicale in Subiaco, che si propongono di partecipare e promuovere l’attività dell’Associazione.

Le richieste di ammissione vengono periodicamente ratificate dall’Assemblea.

I Soci sono:

  1. Soci ordinari;
  2. Soci sostenitori;

 

Art. 11

Soci ordinari.

Possono far parte dei Soci ordinari le giovani e i giovani che abbiano compiuto il 12° anno di età. L’inserimento nel gruppo dei Soci ordinari e le deroghe ai requisiti avanti esposti, sono compiti esclusivi della Direzione Artistica.

Qualora il Direttore artistico ravvisi l’opportunità e la possibilità di formare anche un coro di voci bianche, l’età minima per l’ammissione è di quattro anni compiuti.

I Soci ordinari sono i cantori effettivi; si diventa effettivi dopo due anni di partecipazione assidua, in qualità di cantori allievi, alle attività dell’Associazione.

               

Art. 12

Soci sostenitori.

Sono Soci sostenitori tutti gli iscritti all’Associazione che non svolgono l’attività musicale. Questi Soci partecipano all’attività dell’Associazione e prestano la loro opera in tutte le mansioni organizzative ed esecutive necessarie per la promozione e lo svolgimento delle attività artistiche e per la gestione dell’Associazione. Riuniti in apposita Assemblea a loro riservata, eleggono,  a maggioranza semplice e alla presenza di almeno un terzo degli aventi diritto, il loro rappresentante in seno al Consiglio di Presidenza e quattro rappresentanti in seno all’Assemblea.

 

 

ORGANI

 

Art. 13

L’Assemblea.

L’Assemblea rappresenta il massimo organo deliberante e normativo dell’Associazione. Essa è composta da tutti i Soci ordinari che abbiano compiuto i 16 anni e dai quattro rappresentanti dei Soci sostenitori -  solo i Soci in possesso della maggiore età possono esprimersi su questioni di carattere finanziario.

Si riunisce su convocazione del Consiglio di Presidenza due volte l’anno in seduta ordinaria.

Ha il potere di:

-         sciogliere il Consiglio di Presidenza e/o di revocare gli incarichi di tutti o parte dei suoi componenti per giusta causa;

-         nominare il Direttore artistico,

-         ratificare l’iscrizione dei Soci,

-         eleggere i componenti del Consiglio di presidenza,

-         nominare il Presidente del Consiglio di presidenza,

-         nominare due membri del Collegio sindacale,

-         ratificare il programma artistico e didattico annuale, redatto dal Direttore artistico e approvato dal Consiglio di presidenza, entro il primo bimestre di ogni anno,

-         approvare il bilancio, redatto dal Consiglio di presidenza e accompagnato dalla relazione del Collegio sindacale, entro il 30 giugno di ogni anno.

Le modalità di votazione con cui l’assemblea deve approvare, rigettare, integrare e/o emendare qualsiasi proposta del Consiglio di Presidenza vengono disciplinate da un apposito regolamento allegato allo statuto

L’Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Presidenza in seduta straordinaria secondo necessità.

La convocazione dell’assemblea può inoltre essere richiesta da un terzo dei Suoi componenti regolarmente iscritti. I Soci richiedenti debbono far pervenire la richiesta di convocazione e le motivazioni per iscritto al Consiglio di Presidenza che, verificati i requisiti formali della stessa, deve procedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento.

L’Assemblea è valida quando sono presenti almeno un terzo dei componenti e delibera sempre a maggioranza dei presenti con la sola eccezione prevista dall’art. 31.

La convocazione dell’Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, viene effettuata con l’affissione dell’avviso in bacheca per i dieci giorni antecedenti la data di convocazione.

 

Art. 14

Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza è formato dalla Direzione Artistica e dai sei membri eletti dall’Assemblea. Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di altre cause per cui uno o più membri elettivi vengano ad essere continuativamente assenti, l’Assemblea provvede alla sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. I membri così eletti restano in carica fino alla scadenza del triennio in corso al momento della nomina.

Il Consiglio di Presidenza è l’organo esecutivo ed amministrativo dell’Associazione. Attua il programma artistico nei suoi aspetti economici ed organizzativi, promuove iniziative e ne organizza la realizzazione, convoca i cantori effettivi in occasioni di manifestazioni ufficiali; cura l’amministrazione della Corale, compila i bilanci preventivi e consuntivi, tiene la cassa, redige l’inventario dei beni immobili, vigila sulle attività del coro e degli altri gruppi musicali.

Per l’organizzazione e pratica esecuzione delle attività statutarie dall’Associazione, il Consiglio di Presidenza si avvale della collaborazione dei Soci tra i quali nomina, con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti, uno o più collaboratori secondo le necessità del momento. L’attività dei collaboratori si svolge sotto il controllo diretto del Consiglio di Presidenza che comunque risponde di tale operato, fatte salve le responsabilità dirette derivanti da azioni dolose o errate dei singoli incaricati.

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di convocare l’Assemblea dei Soci  sia in convocazione ordinaria, sia in convocazione straordinaria, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

 

Art. 15

Il Presidente.

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea tra i membri elettivi del Consiglio di Presidenza.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione.

Nomina il cassiere e il segretario tra i componenti del Consiglio di Presidenza di cui coordina l’attività.

Con il cassiere firma congiuntamente gli atti contabili e di natura economica e finanziaria.

Indice le riunioni del Consiglio secondo necessità e le presiede.

Delega uno dei suoi membri alla firma degli atti di normale amministrazione; costui assume la qualifica di Consigliere delegato e in caso di assenza del Presidente ne assume la carica. Entro quaranta giorni dall’accertamento che l’assenza potrebbe essere di lunga durata, convoca l’Assemblea per effettuare la nomina del nuovo Presidente.

 

Art. 16

Il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri. Due vengono eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei Soci e sono scelti tra i Soci stessi, il terzo è un membro esterno nominato dal Presidente della Associazione.

Il membro esterno deve essere una persona che, per studi o per attività lavorativa, abbia la competenza necessaria ad esercitare l’azione di controllo demandata.

I componenti del Consiglio di Presidenza non possono far parte del Collegio Sindacale.

Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di vacanza si procede alla sostituzione ma, trascorso il triennio corrente, i membri eletti in sostituzione scadranno insieme a tutti gli altri componenti il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare i conti consuntivi e redigere un verbale da sottoporre all’Assemblea. Per svolgere la sua mansione il Collegio Sindacale ha la facoltà di visionare liberamente tutti i documenti di carattere amministrativo dell’Associazione.  

 

Art. 17

La Direzione Artistica

La Direzione Artistica è composta da:

Il Direttore Artistico che viene nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza e dura in carica quanto il Consiglio. Deve essere in possesso di titoli accademici e di specifiche referenze artistiche, il Direttore musicale e il vice Direttore musicale. e i maestri delle varie formazioni musicali, redige i programmi artistici e didattici annuali; inoltre, in base al programma artistico, stabilisce l’organico per ogni evento e pubblica la convocazione per ogni concerto 10 giorni prima dello stesso. Tali programmi vengono illustrati al Consiglio di Presidenza che ne valuta la sola fattibilità operativa e finanziaria. Dopo che il programma ha avuto il nulla osta da parte del Consiglio di  Presidenza, viene illustrato all’Assemblea per la ratifica finale.

Ha il diritto di richiedere tutti i mezzi ed i sussidi occorrenti per il migliore svolgimento del proprio incarico.

Può e deve richiedere l’intervento del Consiglio di Presidenza qualora lo spirito e la lettera degli articoli  18 e 19 del presente Statuto siano disattesi dai Soci ordinari.

Il Direttore Artistico, il Direttore e vice Direttore Musicale e gli incaricati della direzione delle formazioni musicali hanno diritto al rimborso spese, da concordare con il Consiglio di Presidenza.

 

 

 

DOVERI

 

Art. 18

Ogni Socio ha il dovere di conoscere ed osservare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione di cui deve tenere alto il nome e la dignità. Egli deve rispettare, curare e proteggere il patrimonio morale e materiale dell’Associazione stessa. Ha inoltre il dovere di partecipare alle attività dell’Associazione e di svolgere le mansioni richieste, compatibilmente con le proprie capacità e la propria disponibilità, senza alcun compenso, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dall’Assemblea per adempiere a compiti associativi.

 

Art. 19

I Soci ordinari, sia allievi sia effettivi, hanno il dovere di aderire alle direttive impartite dalla Direzione Artistica per quanto concerne la preparazione teorico-tecnica. A loro sono pertanto richiesti impegno e disciplina, come disposto dall’allegato regolamento.

Art. 20

I componenti il Consiglio di presidenza svolgono le mansioni previste dall’art. 13 in modo onorifico senza ricevere alcun emolumento salvo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate.

 

Art. 21

Il Direttore Artistico ed il Presidente del Consiglio di presidenza, o loro delegati, hanno l’obbligo di accompagnare la Corale durante le trasferte ufficiali.

 

 

Art. 22

Ogni Socio ha il dovere di contribuire al mantenimento dell’Associazione versando una quota annuale, al fine di garantire l’ordinario svolgimento dell’attività associativa in forma completamente indipendente ed autonoma.

Le quote possono essere ordinarie o sostenitrici.

Le quote ordinarie sono quelle versate dai Soci ordinari: esse corrispondono esattamente alle somme da loro percepite a titolo di rimborso spese per la preparazione e partecipazione a concerti e riversate alla Associazione  - con l’aggiunta di una somma stabilita annualmente dall’Assemblea ordinaria - come quote associative.

Le quote sostenitrici sono quelle versate dai soci sostenitori

L’importo di queste quote viene deliberato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di presidenza.

 

 

DIRITTI

 

Art. 23

Il diritto di voto può essere esercitato in Assemblea anche per delega scritta conferita ad altro Socio.

Nessun Socio può essere portatore di più di una delega.

I componenti esterni del Consiglio di Presidenza e il Direttore Artistico non hanno diritto di voto in Assemblea.

 

Art. 24

I Soci ed i componenti del Consiglio di presidenza hanno il diritto di accedere, durante l’esecuzione delle prove, nella sede dell’Associazione, con il solo obbligo di non intralciare o disturbare in alcun modo le attività in corso.

 

Art. 25

I Soci ordinari, il Maestro direttore ed il Presidente del Consiglio di presidenza o i loro delegati, hanno il diritto di partecipare gratuitamente alle tournée della Corale, sia in Italia che all’estero, compatibilmente con la disponibilità economica dell’Associazione.

Nel caso in cui tale disponibilità manchi in tutto o in parte, l’Assemblea può deliberare la partecipazione alla tournée con il contributo pro-quota di ciascun partecipante. In questo caso la partecipazione alla tournée è facoltativa, ma i Soci hanno l’obbligo di dare la propria disponibilità prima dell’inizio delle prove relative.  

 

Art. 26

Tutti i Soci che non fanno parte del gruppo che si esibisce, hanno diritto di assistere alle esibizioni delle formazioni musicali e ad avere dei posti appositamente riservati. Nel caso di manifestazioni organizzate dall’Associazione, in cui l’esibizione sia a pagamento, i Soci hanno diritto a due ingressi gratuiti e relativi posti riservati.

 

 

CESSAZIONE

 

Art. 27

La qualifica di Socio ordinario e socio sostenitore si perde per:

-         dimissioni;

-         allontanamento.

Le dimissioni possono essere presentate in ogni momento da ciascun Socio con il solo obbligo della comunicazione scritta al Consiglio di presidenza.

L’allontanamento è determinato da un provato comportamento del Socio palesemente contrastante con lo Statuto.

In caso di assenza superiore ai 12 mesi, ingiustificata e/o non comunicata, il socio perde il diritto alla qualifica di cantore effettivo e al voto.

 

 

ENTRATE

 

Art. 28

Ribadito il principio che l’Associazione non ha fini di lucro, essa sopperisce alle necessità finanziarie connesse allo svolgimento delle sue attività con:

-         le quote associative e i contributi versati dai Soci;

-         i contributi ricevuti per le esibizioni;

-         l’incasso derivante dalla vendita di biglietti, per esibizioni a pagamento, e di prodotti editoriali propri;

-         eventuali contributi di Enti pubblici o Privati corrisposti a copertura di progetti artistici specifici;

-         il ricavato di lotterie e simili organizzate dall’Associazione per il finanziamento di progetto o attività statutarie.

Tutti i fondi, a qualsiasi titolo entrati nelle casse dell’Associazione, debbono essere distintamente e chiaramente riportati in bilancio. 

 

PATRIMONIO

 

Art. 29

Tutti i beni comunque appartenenti all’Associazione costituiscono il suo patrimonio.

Esso è composto da:

-         beni immobili e strumentali già in possesso dell’Associazione;

-         eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;

-         eventuali eccedenze attive di bilancio destinate a fini incrementativi del patrimonio.

 

 

MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

 

Art. 30

Lo Statuto dell’Associazione può essere modificato su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci e inoltrata al Consiglio di presidenza che la porterà in discussione. L’Assemblea, in tal caso valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, delibererà con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

 

Art. 31

La proposta di scioglimento dell’Associazione deve essere avanzata per iscritto dalla maggioranza dei Soci e deve essere motivata.

Il Consiglio di presidenza la porterà in Assemblea per esaminarla e discuterla entro 30 giorni dalla richiesta. L’Assemblea delibererà sulla proposta di scioglimento non più di 48 ore dopo la discussione. La partecipazione alla discussione e alla votazione inerente lo scioglimento non può avvenire per delega. La votazione si farà per appello nominale e la maggioranza necessaria per l’approvazione della proposta è quella dei due terzi dei Soci iscritti.

 

Art. 32

In caso di scioglimento tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, risultanti dalle scritture contabili ed inventariali, verranno destinati, per fini analoghi a quelli dell’associazione stessa, dall’Assemblea in occasione della riunione di cui all’art. 31.